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Vaccini

DOC & NEWS
Aggiornamenti 05/07/2018

MIUR.AOODPIT.2405.06-07-20181

Aggiornamenti 04/09/2017

Aggiornamento MIUR 26382 del 01/09/2017

Provvedimento D'Urgenza Garante Privacy

Circolare Informativa FISM

Documentazione

il testo del decreto

Guida ai nuovi obblighi Vaccinali

Calendario Vaccinale 2017-2019

Prime Indicazioni operative

Autocertificazione
Dichiarazione resa ai sensi D.P.R
28/12/2000 n. 445

Guida-Riassunto

Tratto da

                   
Vaccini: presidi, senza certificato Asl stop a scuola
                   
Non si può far prevalere circolare Grillo. Resta legge Lorenzin
"Allo stato delle cose, se non verrà presentato all'inizio dell'anno scolastico il certificato di avvenuta vaccinazione della Asl, non potremo permettere la frequenza dei bimbi a scuola, a nidi e materne. Non è possibile far prevalere la nuova circolare Grillo. Per ora, almeno fino all'inizio del nuovo anno scolastico, resta in vigore la Legge Lorenzin: sarà quest'ultima ad essere applicata". Lo afferma l'Associazione Nazionale dei Presidi, che oggi ha avuto un primo incontro al Ministero della Salute con il capo di gabinetto sul tema dei vaccini. "Non vogliamo alzare muri e cercheremo di evitare di arrivare a questo punto - spiega l'Anp - . Diciamo solo che, fin quando non c'è il certificato della Asl, la frequentazione non è possibile ma l'iscrizione rimane. La frequentazione può avvenire dopo la consegna della documentazione a scuola. Siamo dirigenti e siamo obbligati a rispettare le leggi in vigore".
"L'autocertificazione andrebbe comunque verificata", ha proseguito l'Anp, che ha sottolineato "una reciproca volontà di collaborazione con il Ministero della Salute", si augura di "uscire da questa empasse". A questo proposito, "ci sarà un nuovo incontro a fine agosto. Anche da parte del Ministero c'è attenzione per risolvere qualsiasi criticità".


Aggiornamenti  A.S. 2018-2019 (tratto da salute.gov.it)
In attesa di un approfondimento parlamentare sul dibattito pubblico  relativo all’obbligatorietà delle vaccinazioni, considerato che, con  l’approssimarsi dell’avvio del nuovo anno scolastico 2018-2019, la  mancata attuazione dell’Anagrafe nazionale vaccini potrebbe determinare  un appesantimento delle procedure burocratiche a carico le famiglie e  delle scuole, i ministri della Salute, Giulia Grillo, e dell’Istruzione, Università e Ricerca, Marco Bussetti,  sono intervenuti con una circolare, in vista dell’imminente scadenza  del noto termine del 10 luglio, per promuovere le seguenti  semplificazioni:
  • per i minori da 6 a 16 anni,  quando non si tratta di prima iscrizione, resta valida la  documentazione già presentata per l’anno scolastico 2017-2018, se il  minore non deve effettuare nuove vaccinazioni o richiami
  • per i minori da 0 a 6 anni  e per la prima iscrizione alle scuole (minori 6 -16 anni) può essere  presentata una dichiarazione sostitutiva di avvenuta vaccinazione
La principale novità sul tema è la costituzione dell’Anagrafe nazionale vaccini,  indispensabile per semplificare la vita delle famiglie ed evitare  inutili e onerose certificazioni anche nei casi di cambio di residenza.  Il decreto ministeriale è pronto e seguirà al più presto il suo iter  procedurale.
L’Anagrafe nazionale, strumento base per gestire le  vaccinazioni, ancora non è stata attuata dopo ben 334 giorni dalla nuova  legge del 2017. Consentirà di monitorare i programmi vaccinali, di  conoscere le ragioni delle mancate vaccinazioni e di misurare progressi e  criticità del sistema.
L’Anagrafe nazionale è la base per far  decollare concretamente la vaccino-vigilanza, che potrà finalmente  riferire puntualmente sugli eventi avversi riferiti ai vaccini impiegati  e metterà a sistema i dati delle Regioni. Attraverso il sistema  nazionale degli eventi avversi gestito da Aifa, le segnalazioni potranno  essere comunicate dai professionisti sanitari e dai soggetti vaccinati o  dai loro genitori.

MIUR.AOODPIT.2405.06-07-20181

VACCINAZIONI OBBLIGATORIE – Informazioni
Disposizioni transitorie per l’anno scolastico 2017/2018
Poiché il Decreto-Legge n. 73 è stato emanato il 7 giugno 2017, quando i termini per l’iscrizione all’anno scolastico 2017/2018 erano scaduti, considerato che i tempi per una capillare informazione della popolazione e degli operatori sanitari e scolastici interessati sono contingentati, allo scopo di facilitare l’adesione alle previsioni del DL da parte delle famiglie e delle strutture sanitarie e scolastiche coinvolte, sono state previste Disposizioni transitorie.
In particolare, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la prenotazione di appuntamento per l’effettuazione della vaccinazione presso la ASL territorialmente competente, dovrà essere presentata entro il 10 settembre 2017.
La documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (cosiddetta autocertificazione); in tale caso, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie dovrà essere presentata entro il 10 marzo 2018.
Allegati scaricabili in formato .pdf
  1. Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” (Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7-6-2017).


Obbligo vaccini, il testo del decreto: cosa fa la scuola, cosa il dirigente. Disposizioni transitorie
orizzontescuola.it /obbligo-vaccini-testo-del-decreto-cosa-la-scuola-cosa-dirigente-disposizioni-transitorie/ Il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017 ha introdotto l’obbligo di vaccinazione per i minori da 0 a 16 anni, affidando dei compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alle istituzioni scolastiche.
Le vaccinazioni rese obbligatorie, da effettuare secondo il “Calendario vaccinale”, sono 12: anti-poliomielitica; antidifterica; anti-tetanica; anti-epatite B; anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b; anti-meningococcica B; antimeningococcica
C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.
Sono esonerati dall’obbligo summenzionato i minori che si siano immunizzati contraendo naturalmente la malattia o quelli per i quali la vaccinazione costituisce un serio pericolo in relazione a precise condizioni cliniche. L’avvenuta immunizzazione deve essere comprovata dalla notifica del medico curante, mentre le specifiche condizioni cliniche vanno attestate da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta.
COSA FA LA SCUOLA
Vediamo quali sono i compiti affidati alle Scuole (statali e paritarie) in relazione all’obbligo succitato, ricordando che i medesimi compiti sono stati affidati anche ai servizi educativi per l’infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie.
Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito d’accesso agli asilo nido e alle scuole dell’infanzia, per cui i bambini non vaccinati non possono essere iscritti.
Per gli alunni, invece, della scuola primaria e secondaria l’obbligo vaccinale non costituisce requisito d’accesso (quindi vanno iscritti), ma ai genitori sono applicate sanzioni pecuniarie seguite eventualmente dalla segnalazione al tribunale dei minori.
Al momento dell’iscrizione, il Dirigente scolastico deve chiedere ai genitori o ai tutori la documentazione attestante
una delle seguenti condizioni:
l’avvenuta vaccinazione;
l’esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
l’omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
la presentazione della richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente (che
deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell’anno scolastico).
La documentazione, comprovante una delle sopra riportate condizioni, deve essere presentata dai genitori entro il termine di scadenza per le iscrizioni (stabilito annualmente tramite apposita circolare).
La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e va, in tal caso, presentata (la documentazione) entro il 10 luglio di ciascun anno.
Il dirigente scolastico, nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione o l’autodichiarazione entro i termini previsti annualmente per le iscrizioni, segnala il caso all’azienda sanitaria locale. La segnalazione va fatta entro i 10 giorni successivi al predetto termine.
Il dirigente scolastico, inoltre, deve inserire gli alunni, che non possono vaccinarsi per un particolare stato clinico (per cui non possono essere vaccinati o differiscono), in classi di soli minori vaccinati o immunizzati. Nel decreto leggiamo che il predetto inserimento avviene non tassativamente ma “di norma”.
Il dirigente scolastico, entro il 31 ottobre di ogni anno, comunica all’ASL le classi in cui sono presenti più di due alunni non vaccinati.
In sintesi, la scuola:
1) chiede ai genitori la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione ( o una delle condizioni sopra riportate);
2) segnala all’ASL, in caso di inadempienza, i genitori che non hanno assolto all’obbligo previsto;
3) inserisci i bambini, che non possono vaccinarsi, in classi di alunni tutti vaccinati o immunizzati;
3) comunica all’ASL le classi con più di due alunni non vaccinati.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Per l’anno scolastico 2017/18, il decreto delinea una fase transitoria, per cui la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione o la dichiarazione o l’esonero, l’omissione o il differimento va presentata entro il 10 settembre 2017.
Chi presenta la dichiarazione sostitutiva della documentazione, deve presentare quest’ultima entro il 10 marzo 2018.
SANZIONI
L’ASL, ricevuta la segnalazione da parte della scuola, qualora non si sia già attivata, indica ai genitori inadempienti il termine entro cui devono provvedere alle vaccinazioni. Se i genitori non rispettano quanto prescritto dall’ASL vanno incontro ad una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 500 a un massimo di 7500 euro; trascorsi i termini indicati, inoltre, l’ASL segnala l’inadempimento dell’obbligo vaccinale al Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.
Il testo del decreto







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